Quaranta membri complessivi, 14 scelti dalle associazioni delle persone disabili e 3 direttamente dal ministro del Lavoro: tre anni di carica, un Comitato tecnico-scientifico, dieci uditori senza diritto di voto. Ecco i punti salienti del regolamento che disciplinerà l’organismo previsto dalla legge di ratifica della Convenzione Onu
ROMA – E’ in un testo di otto articoli il futuro dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità: l’organismo previsto dalla legge che ha ratificato in Italia la Convenzione Onu sui diritti delle persone disabili nascerà intorno al regolamento inviato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al Consiglio di Stato, che due giorni fa ha reso noto il suo parere positivo. Quaranta membri complessivi (da scegliere secondo il principio delle pari opportunità fra uomini e donne), 14 destinati alle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità (e non solo di quelle più grandi, cioè anzitutto Fand e Fish, ma anche di quelle che possono utilmente contribuire alle finalità dell’organismo), tre componenti scelti direttamente dal ministro, rappresentanze delle amministrazioni centrali, degli enti locali, degli istituti di previdenza e dei sindacati. Tre anni di mandato per i componenti, ai quali spetterà solo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno a Roma, sede scelta per i lavori. Mezzo milione di euro annuo il costo, con risorse tratte dal Fondo nazionale per le politiche sociali. Prevista anche la presenza di dieci invitati senza diritto di voto e l’istituzione di gruppi di lavoro interni all’Osservatorio, come pure la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico di indirizzo che sarà coordinato da uno dei tre membri nominati direttamente dal ministero del Lavoro e Politiche sociali. Ma vediamo nel dettaglio, seguendo la relazione del Consiglio di Stato sullo schema approntato dal ministero, i singoli articoli del testo. L’articolo 1 delinea la natura dell’Osservatorio, definendolo quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità (comma 1), e stabilendone la sede a Roma (comma 2). L’articolo 2 disciplina la composizione dell’Osservatorio, presieduto dal ministro del lavoro e delle politiche sociali o dal sottosegretario di Stato delegato. Come previsto dalla legge 18/2009, vengono previsti quaranta membri effettivi dell’Osservatorio (comma 1), nominati con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi previsti (comma 2). Con riferimento alle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, previste in numero di quattordici, viene previsto che le stesse siano successivamente individuate dal ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sulla base del criterio della presenza territoriale e del numero di associati e, nel contempo, tra quelle organizzazioni che, seppure rappresentative di forme di disabilità meno diffuse a livello nazionale, possono utilmente contribuire al necessario accrescimento di conoscenze e di esperienze sulle condizioni delle persone con disabilità, conformemente alle finalità proprie dell’organismo (comma 3). Al medesimo scopo di contribuire al necessario accrescimento di conoscenze e di esperienze sulle condizioni delle persone con disabilità risponde la previsione di invitati permanenti all’Osservatorio senza diritto di voto, in numero massimo di dieci, da individuarsi fra i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, centrali o locali, enti ed organizzazioni non ricomprese tra quelle previamente indicate (comma 4), nonché la previsione della possibilità di invitare rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati (comma 5). Per meglio garantire il pieno espletamento dei suoi compiti istituzionali, viene, altresì, prevista l’istituzione di gruppi di lavoro interni all’Osservatorio (comma 6), e la possibilità, per l’organismo, di formulare al ministero del lavoro e delle politiche sociali motivata richiesta in ordine all’affidamento di incarichi di studio e ricerca a soggetti di comprovata esperienza, nei limiti delle disponibilità finanziarie. L’articolo 3 prevede la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico interno all’Osservatorio con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio stesso. E’ il Consiglio di Stato, al riguardo, ad indicare al ministero la necessità di "precisare la procedura di nomina dei membri", utilizzando la medesima prevista dall’art. 2. Il Coordinatore del Comitato tecnico, composto da nove membri nell’ambito dei componenti di cui all’articolo 2 del regolamento (comma 2), viene nominato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali fra i tre esperti già designati dal ministro stesso (comma 3) quali componenti dell’Osservatorio. L’articolo 4 prevede, in materia di funzionamento, che l’Osservatorio si avvalga del supporto di una segreteria tecnica costituita nell’ambito delle ordinarie risorse della Direzione generale per l’inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 1). Viene, inoltre, previsto che ai componenti dell’organismo spetti unicamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e che, per i componenti estranei alla pubblica amministrazione, tale rimborso sia equiparato a quello del personale non dirigente del comparto ministeri (comma 2). Il Consiglio di Stato, nel suo parere, fa notare l’opportunità di inserire in questo articolo la previsione che "nella prima seduta utile, su proposta del presidente, l’Osservatorio delibera il proprio regolamento interno con specifico riferimento al quorum per la validità dei lavori e delle deliberazioni e alle relative forme di verbalizzazione". Il tutto per "regolare in modo ordinato i processi deliberativi". L’articolo 5, riguardo al programma di azione biennale previsto dalla legge, prevede (così come precisato dal Consiglio di Stato) che sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L’articolo 6 espressamente sancisce il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini per quanto concerne la nomina dei componenti dell’Osservatorio. L’articolo 7 (che il Consiglio di Stato suggerisce al ministero di eliminare perché ripetitivo di quanto già affermato all’art.3 comma 4) afferma che l’Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (comma 1) e che l’organismo presenta al ministro la relazione sull’attività svolta tre mesi prima della scadenza del termine di durata (comma 2). L’articolo 8, infine, provvede in ordine alla copertura finanziaria, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2014, a carico dello "stato di previsione della spesa" (correzione del Consiglio di Stato: la bozza indicava il termine "bilancio") del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. E’ la legge istitutiva dell’Osservatorio a prevedere che ai relativi oneri di funzionamento si provveda mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo nazionale per le politiche sociali. (ska)
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