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domenica 3 aprile 2011

Insegnanti di sostegno

 "Discriminatori i tagli al sostegno

A gennaio per la prima volta in Italia un Tribunale aveva ritenuto che l'insufficiente assegnazione di ore di sostegno costituisse una vera e propria discriminazione a danno degli alunni con disabilità e non solo una lesione del diritto allo studio. Il ministero dell'Istruzione aveva fatto ricorso, ma i giudici hanno ora confermato la loro decisione: ordinato il ripristino delle ore. Il legale: "Messa la parola fine"
MILANO - Hanno vinto. Le 30 famiglie di alunni con disabilità, che in Lombardia hanno denunciato per discriminazione il ministero dell'Istruzione per i tagli alle ore di sostegno nell'anno scolastico 2010-2011, hanno vinto anche il processo di appello. Dopo la prima sentenza favorevole per gli alunni, nel gennaio scorso il ministero aveva presentato ricorso, ma il collegio giudicante, composto dai magistrati Angela Bernardini e Maria Luisa Padova, ha ritenuto che la riduzione delle ore di sostegno sia una forma di "discriminazione indiretta" che lede il diritto allo studio. Le famiglie erano sostenute nella loro battaglia giudiziaria dalla Ledha.
Per i giudici di Milano si tratta di una discriminazione perché ai tagli che colpiscono gli alunni con disabilità "non corrisponde una proporzionale contrazione della didattica destinata ai soggetti non svantaggiati". Dunque le ore di lezione si tagliano a tutti o a nessuno. "In questo modo - sottolinea Alberto Guariso, legale delle famiglie - i giudici hanno messo la parola fine alla questione: e dato che le ore ordinarie di lezione non si possono certo ridurre, il ministro Gelmini non potrà più diminuire quelle di sostegno". Il Tribunale di Milano ha pertanto ordinato al ministero dell'Istruzione, agli uffici scolastici provinciale e regionale e alle scuole in cui i 30 ragazzi sono iscritti (si tratta dell'istituto comprensivo "Cavalieri", della primaria "Ferrante Aporti" e dell'istituto tecnico "Abe Steiner") di ripristinare le ore di sostegno di cui usufruivano nell'anno scolastico 2009-2010.
Subito dopo la prima ordinanza, la Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità), che come detto ha sostenuto con il proprio servizio legale la battaglia giudiziaria dei genitori degli alunni con disabilità, aveva sottolineato la particolarità rivoluzionaria della decisione, perché "per la prima volta in Italia" un Tribunale aveva ritenuto che "l'inadeguata ed insufficiente assegnazione delle ore di sostegno costituisse una vera e propria discriminazione a danno degli alunni con disabilità e non solo una lesione del diritto allo studio e all'inclusione scolastica". Il che rappresentava "una svolta nella tutela dei diritti degli alunni con disabilità". Più che non il risultato concreto raggiunto, cioè il ripristino delle ore, l'importanza del pronunciamento milanese stava nelle motivazioni che accompagnavano il giudizio e il riferimento alla legge 67/2006, che stabilisce che "le persone con disabilità non possono essere discriminate rispetto ai diritti fondamentali" (fra i quali ecco rientrare anche il diritto all'istruzione) e che sancisce la possibilità per le persone con disabilità e familiari di presentare direttamente ricorso congiunto con le associazioni. Il che costituisce un "fattore di straordinaria importanza senza precedenti".
Dal canto suo, il vicepresidente della Fish Salvatore Nocera fa notare che l'ordinanza del Tribunale si basa sul confronto fra le ore di sostegno dell'anno in corso e quelle dell'anno precedente, di fatto vietando una riduzione di ore portata avanti in modo discriminatorio. E' certo dunque - afferma - che "la procedura discriminatoria è percorribile in caso di riduzione delle ore di sostegno" ma "rimane da verificare se i Tribunali civili ravviseranno in futuro la stessa discriminazione in caso di assegnazione fin dall'inizio di uno scarso numero di ore di sostegno, cosa più complessa da dimostrare come discriminazione". L'opinione del vicepresidente Fish è che possa comunque raffigurarsi la discriminazione per un numero ridotto di ore, valutate non rispetto a quelle dell'anno precedente ma rispetto ai bisogni dell'alunno: "Occorrerà però dimostrare - precisa Nocera - il fabbisogno effettivo del numero di ore".
Tratto da SuperAbile INAIL

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