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venerdì 6 luglio 2012

BARRIERE ARCHITETTONICHE. IL DECRETO SVILUPPO FA DI PIÙ

Nuovi incentivi alle ristrutturazioni e ad altre opere legate al superamento delle barriere architettoniche nel decreto Sviluppo di fine giugno. Queste le novità: la detrazione Irpef sale dal 36 al 50% e raddoppia l'importo massimo di spesa
ROMA - Nuovi incentivi per ristrutturazioni ed altre opere legate all'edilizia che contemplino l'abbattimento di barriere architettoniche: la detrazione Irpef sale dal 36 al 50% e viene raddoppiato l'importo massimo della detrazione che passa da 48 a 96mila euro. Sono queste le novità introdotte dal decreto Sviluppo (Dl 83/2012) entrato in vigore il 26 giugno scorso in tema di opere di ristrutturazione, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di eliminazione delle barriere architettoniche.
Benché sottoposte a vincoli temporali - dal 26 giugno di quest'anno al 30 giugno del 2013 - le agevolazioni in questione facilitano la vita di chi vive una disabilità e deve procedere all'abbattimento di barriere interne ed esterne alla propria abitazione, anche se la ristrutturazione è in atto da prima dell'entrata in vigore del decreto. "E' importante sapere - sottolinea infatti Daniela Orlandi, architetto ed esperto di abbattimento barriere per il Contact center integrato Superabile - che di tale detrazione può beneficiare anche chi ha già un cantiere in corso e che potrà avvalersi di questo aumento per i bonifici effettuati dal 26 giugno in poi. Gli acconti già effettuati (ossia quelli fatti prima del 26 giugno) avranno però la detrazione al 36%". Il bonifico è la condizione di fondo per avere diritto alla detrazione e deve riportare determinate informazioni: la causale del pagamento con riferimento all'articolo 16-bis del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), il codice fiscale di chi paga e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento".
Oltre alle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, rientrano - spiega ancora l'esperta - "anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 50% . Si ricorda infine che la detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19%".
Pur rimanendo immutate le altre regole della detrazione, che restano sostanzialmente in vigore - dalla rateizzazione in 10 anni all'elenco delle opere agevolabili -, l'esperto ricorda che "la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche". (eb)
(6 luglio 2012)
Tratto da Super Abile INAIL

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